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Legge di Bilancio 2026: tutte le novità e le misure più importanti
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2025, interviene in modo articolato su diversi ambiti dell’ordinamento tributario e contributivo, introducendo modifiche ai regimi fiscali vigenti, nuove misure agevolative ed interventi di razionalizzazione della spesa. Nel presente articolo proponiamo un’analisi delle principali novità, che possano essere di interesse per imprese, professionisti e contribuenti (Fonti: Eutekne, Il Sole 24 Ore, Euroconference).
Aliquote IRPEF: riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione
È prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (quello compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro) al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio". Le nuove aliquote IRPEF saranno quindi le seguenti:
- 23% per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (anziché 35%) per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
La suddetta riduzione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2026. Di conseguenza, a partire da gennaio 2026, i sostituti d'imposta dovranno applicare la nuova aliquota del 33% su retribuzioni e pensioni. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e Redditi PF 2027.
Il risparmio fiscale massimo potrà essere pari a 440 euro (il 2% di euro 22.000 euro, cioè l’ammontare del secondo scaglione).
Per neutralizzare tale risparmio fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, è stata prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili, in particolare:
- oneri con detraibilità fissata al 19% (eccetto le spese sanitarie);
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, con detrazione del 90%.
Tale riduzione non riguarda invece le detrazioni per familiari a carico, per tipologie reddituali, per canoni di locazione, per interventi di recupero edilizio e per altri interventi edilizi (come Ecobonus e Sismabonus).
Si ricorda, altresì, che questa misura si aggiunge a quella che a decorrere dall’01/01/2025 ha introdotto un riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000, attraverso un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Le detrazioni immobiliari
Le detrazioni IRPEF spettanti sugli interventi immobiliari (Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti), applicabili sulle spese sostenute nel 2025, rimangono invariate e sono prorogate anche nel 2026. Di seguito le vediamo nel dettaglio:
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Aliquota ordinaria |
Aliquota maggiorata* |
Limite di spesa |
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* L’aliquota maggiorata è prevista per le spese effettuate sull’abitazione principale sostenute dai titolari di diritti di proprietà o altro diritto reale di godimento.
Bonus mobili
È stata prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% spettante su mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), con un limite massimo di 5.000 euro, acquistati tra il 01.01.2026 e il 31.12.2026 e finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, purché gli interventi di recupero edilizio collegati fossero iniziati a decorrere dall’01/01/2025 (dunque sostenuti nel 2025 o nel 2026).
Iper-ammortamenti: prevista una maggiorazione fino al 180% nel 2026
Vengono re-introdotti, nel 2026, gli iper-ammortamenti, che permettono di determinare una maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.09.2028 in:
- beni materiali ed immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026;
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Inoltre, tali beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La maggiorazione è riconosciuta nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Gli iper-ammortamenti non si applicano, tuttavia, agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 o 5.0.
La spettanza dell'agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Locazioni brevi: presunzione di imprenditorialità e cedolare secca del 21% solo su un’unità immobiliare
A partire dal 2026, la disciplina delle locazioni brevi è applicabile solamente a chi loca al massimo due appartamenti; a partire dal terzo appartamento, scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.
Per far scattare tale presunzione è sufficiente aver locato, nel medesimo periodo d’imposta, un terzo appartamento anche solo per pochi giorni. Non scatta invece la presunzione di imprenditorialità, se il locatore stipula più contratti di locazione breve di singole stanze, facenti parte dello stesso appartamento.
L’aliquota ordinaria della cedolare secca rimane al 26% ma il locatore può richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi, l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21% per una sola unità immobiliare, anche se la locazione breve è avvenuta tramite intermediari o portali telematici (ad esempio, Airbnb o Booking).
Rottamazione-quinquies: regole, beneficiari e scadenze
Viene prevista una nuova rottamazione, c.d. "rottamazione-quinquies", circoscritta alle cartelle notificate tra il 01.01.2000 e il 31.12.2023 e relativa ai carichi derivanti da:
- omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali trasmesse;
- attività di liquidazione automatica e di controllo delle dichiarazioni;
- omesso versamento dei contribuenti INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- carichi inerenti a violazioni di norme del codice della strada.
Restano esclusi, invece, dalla possibilità di aderire alla rottamazione i soggetti sottoposti ad accertamento fiscale per le imposte emerse a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, là dove ancora applicati.
La domanda deve essere presentata entro il 30.04.2026 ed il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali (di importo minimo di 100 euro), distribuite tra il 2026 e il 2035.
Tramite la presentazione della domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi, conseguentemente viene sospesa l’efficacia dei fermi amministrativi e delle ipoteche, possono essere erogati i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e può essere rilasciato il DURC.
La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, se non vengono pagate due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure se non viene versata l'ultima rata, rilevando per la decadenza anche il pagamento insufficiente o tardivo.
Plusvalenze: modificata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate
La legge di bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze, stabilendo che le plusvalenze, diverse da quelle derivanti da cessione d’azienda o rami d’azienda, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, senza possibilità di rateazione.
Le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda o rami d’azienda, invece, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per almeno 3 anni.
Dividendi e plusvalenze: modifiche alla disciplina
Il regime agevolato finora previsto per i dividendi infragruppo, che consentiva di non tassare il 95 % del loro ammontare, viene ridefinito: a partire dall’01.01.2026, l’agevolazione sarà riservata solo a chi detiene una partecipazione pari o superiore al 5 % del capitale della società che distribuisce i dividendi, oppure, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro, considerando anche le partecipazioni indirette tramite le controllate.
I requisiti sopra descritti (partecipazione minima 5% o valore fiscale minimo 500.000 euro) devono essere rispettati, e si aggiungono agli ulteriori requisiti già previsti per la PEX (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità orinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali), anche per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni.
Il nuovo requisito, legato all’entità delle partecipazioni, si applica:
- alla distribuzione degli utili e delle riserve deliberate a decorrere dal 01.01.2026;
- alle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni acquistate dal 01.01.2026.
Divieto di compensazione in F24
A decorrere dall'01.01.2026, i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori 50.000 euro non potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 qualunque tipologia di credito a disposizione.
Uso del contante: modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri
La legge di Bilancio 2026 ha elevato, da 1.000 euro a 5.000 euro, il limite d’importo a partire dal quale i commercianti al minuto, i soggetti ad essi assimilati e le agenzie di viaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, su base annuale, le operazioni in contanti avvenute con soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Tobin tax: raddoppio delle aliquote
A partire 01.01.2026, vengono raddoppiate le aliquote d’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”):
- da 0,2% a 0,4% per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati non regolamentati;
- da 0,1% a 0,2% per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati;
- da 0,02% a 0,04% per le operazioni ad alta frequenza.
Conclusioni:
La Legge di Bilancio 2026 si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da una progressiva razionalizzazione degli incentivi e da un rafforzamento degli strumenti di programmazione fiscale. Le misure introdotte richiedono un’attenta analisi delle singole disposizioni e una valutazione puntuale degli impatti operativi su imprese, professionisti e contribuenti, anche alla luce dei nuovi adempimenti e delle condizioni di accesso alle agevolazioni. In tale scenario, assume un ruolo centrale la pianificazione fiscale e finanziaria, al fine di cogliere correttamente le opportunità previste dal legislatore e garantire il rispetto del quadro normativo vigente.
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