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    Professionisti: il riaddebito delle spese al cliente

Aggiornamenti

Professionisti: il riaddebito delle spese al cliente

Con l’entrata in vigore della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), a decorrere dall’ 1.1.2025, le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico, quando riaddebitate in modo analitico al cliente, non concorrono a formare reddito di lavoro autonomo (fonte: Eutekne)

  1. SPESE DI TRASFERTA DEI PROFESSIONISTI

La Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per le spese sostenute dai professionisti in relazione a:

  • spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente;
  • i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti ad altri lavoratori autonomi.

1.1 Spese addebitate analiticamente al committente

A partire dall’1.1.2025, ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. b) del TUIR (come sostituito dall’art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Ne consegue che, ai fini della formazione del reddito, i rimborsi analitici delle spese sostenute sono irrilevanti in quanto:

  • non concorrono alla formazione del reddito del professionista, con conseguente inapplicabilità della ritenuta sul solo importo dei rimborsi analitici. Ai fini IVA, invece, l’aliquota deve essere la medesima di quella applicata in acquisto; il contributo integrativo della cassa previdenziale va applicato sul volume d’affari IVA e quindi, anche sugli importi che costiuiscono il rimborso analitico;
  • i costi sostenuti sono indeducibili per il professionista.

Una precisazione, infine, va fatta con riferimento ai professionisti non ordinistici, in regime fiscale ordinario, che applicano la gestione separata INPS: il contributo integrativo facoltativo del 4% va applicato sia sulle spese riaddebitate analiticamente che forfettariamente al committente, e tale importo costituisce compenso soggetto a ritenuta (anche se si tratta di rimborsi analitici).

La differenza, dunque, è rappresentata dall’inapplicabilità della ritenuta d’acconto sulle spese riaddebitate analiticamente dal professionista ordinistico al committente, in quanto non concorrono alla formazione del reddito.

Di seguito uno schema riassuntivo, che mette a confronto la vecchia e la nuova disciplina:

Anno sostenimento spese

Anno incasso riaddebito

Regole applicabile

2024

2024

Deduco la spesa e tasso il riaddebito

2025

2025

Non deduco la spesa e non tasso il riaddebito

2024

2025

?

Per i rimborsi delle spese sostenute dal professionista nel 2024 e poi riaddebitate analiticamente al committente nel 2025, non è ancora chiara la disciplina transitoria applicabile. Si è, quindi, in attesa di necessari chiarimenti di fonte ufficiale.

1.2 Spese addebitate forfettariamente al committente

Non rientrano, invece, nel nuovo obbligo di tracciabilità, le spese sostenute dal professionista e poi addebitate forfettariamente al committente. Di conseguenza, i rimborsi forfettari di tali spese:

  • concorrono alla formazione del reddito del professionista;
  • i costi sostenuti sono deducibili per il professionista.